Il consigliere comunale Achille Abbamondi ha presentato una formale interrogazione al Sindaco di Solopaca per avere notizie in relazione alla “discarica a cielo aperto” posta all’ombra del Campanile.
Piuttosto che interrogare il Sindaco si potrebbero consultare gli atti amministrativi. Intervengo, quindi, quale difensore di una delle parti in causa, per dare un contributo di chiarezza e di verità sull’annosa e complessa vicenda che vede da troppi anni contrapposti i proprietari del PALAZZO GIAMBATTISTA ed il Comune di Solopaca. Intanto, va precisato subito, per quanti lo abbiano dimenticato, che stiamo parlando di un PALAZZO, gravemente danneggiato a seguito degli eventi sismici del 1980, demolito e da ricostruire, e non di una semplice “area su cui insistono i ruderi di una torre“. E tanto per rinnovare la memoria dei troppi smemorati o informare i più giovani, allego una foto del sito, prima del terremoto.

E’ vero che è in atto un contenzioso civile ed amministrativo tra i proprietari del Palazzo ( fratelli Giambattista) ed il Comune di Solopaca, ma credo che chiunque si veda notificare l’atto di esproprio della casa di famiglia con l’offerta di una fantastica indennità di €.3.376,50 ( avete letto bene: poco più di tremila euro , circa seimilioni delle vecchie lire) per la casa paterna, abbia il dovere morale e civile di difendersi per avere giustizia.
Ma il sig. Giambattista Nicola ( uno dei comproprietari del Palazzo) è abituato a queste cose. Infatti, per l’esproprio di un suo piccolo appezzamento di terreno allo Scalo Ferroviario di Solopaca ( vedi depuratore), il Comune di Solopaca dovette pagare oltre duecento milioni –nel 1994/94- dopo anni di processi.
La Giustizia farà il suo corso ed il tempo darà ragione a chi è nel giusto.
Intanto, per completezza, riporto, in sintesi, alcuni atti di causa dai quali è possibile comprendere meglio lo stato della pratica.
Al Tribunale Civile di Guardia Sanframondi, i sigg.ri Giambattista hanno chiesto, tra l’altro:
Ma il sig. Giambattista Nicola ( uno dei comproprietari del Palazzo) è abituato a queste cose. Infatti, per l’esproprio di un suo piccolo appezzamento di terreno allo Scalo Ferroviario di Solopaca ( vedi depuratore), il Comune di Solopaca dovette pagare oltre duecento milioni –nel 1994/94- dopo anni di processi.
La Giustizia farà il suo corso ed il tempo darà ragione a chi è nel giusto.
Intanto, per completezza, riporto, in sintesi, alcuni atti di causa dai quali è possibile comprendere meglio lo stato della pratica.
Al Tribunale Civile di Guardia Sanframondi, i sigg.ri Giambattista hanno chiesto, tra l’altro:
A) “ l’erogazione del buono-contributo per il progetto, di ricostruzione ex L.219/81 di cui all’istanza n.6795 dell’11.09.1989;
B) di condannare, inoltre, il Comune di Solopaca, al rilascio dell’area recintata in favore dei legittimi proprietari del fabbricato demolito;
C) di condannare, ancora, il Comune di Solopaca, al pagamento in favore di parte attrice di una somma da liquidarsi, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato esame della domanda di contributo, per il ritardo nella erogazione del contributo, per le spese che la proprietà ha dovuto sopportare per la custodia e manutenzione del cantiere, fino al 16 dicembre 1996;
a) Nella citata causa, il CTU, nella sua relazione di perizia, ha così concluso : È legittima l’istanza di contributo, ai sensi della legge 219/81, presentata dal sig. Giambattista Nicola al Comune di Solopaca per la ricostruzione del fabbricato Panza/Giambattista, per cui è causa;
b) I lavori di ricostruzione furono sospesi per causa di forza maggiore;
c) La convenzione tra i proprietari dell’area ed il Comune di Solopaca, non risulta tutt’ora sottoscritta;
d) La sospensione dei lavori ( ordinanza mai revocata) e le successive norme intervenute in materia non prevedono né comportano la decadenza dal buono contributo già concesso;
e) Con la sottoscrizione della convenzione, sussistono i presupposti per il diritto alla concessione del contributo ex Lege 219/81 in favore di parte attrice per la ricostruzione del fabbricato, da realizzarsi sull’area di sedime.
Infine, di fronte al citato riconoscimento della legittimità dell’istanza di ricostruzione post-terremoto, appare rilevante la decisione del Tar Campania che con sentenza nr.820/2008 del 20.12.2007, depositata il 14.02.2008, definitiva tra le parti, decidendo sul ricorso nr.12791/2004 proposto da Giambattista Nicola e Giambattista Antonio contro il Comune di Solopaca ed altri, in riferimento a tutti gli atti amministrativi adottati dal Comune di Solopaca finalizzati alla procedura di esproprio dell’immobile di proprietà Panza/Giambattista, ha accolto il predetto ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti espropriativi con esso impugnati (decreto di esproprio dell’Ufficio Espropriazione del Comune di Solopaca prot. nr.6354 del 3 settembre 2007, comunicazione prot.6355 del 03/09/07 recante avviso preventivo di esecuzione del decreto di esproprio per il giorno 1/10/2007; determina dirigenziale n.129 del 10/04/2007 di determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione;determinazione n.193 del 14 giugno 2007 di deposito dell’indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti; atti approvativi del progetto- tra cui la delibera di giunta del Comune di Solopaca n.106 del 28/09/2005 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza castello-Torre lato sud-ovest- nella parte in cui dichiarano la pubblica utilità dell’espropriazione anche del bene culturale di proprietà dei ricorrenti).
Ora il Comune di Solopaca, non contento di vedersi annullati tutti gli atti amministrativi prodotti in questa pratica dal 2004 al 2007, ha dato avvio ad una nuova procedura di esproprio già impugnata dinanzi al TAR Campania, mentre conserva il possesso e la detenzione dell’area di sedime dal 16/12/ 1996 ( cosiddetta discarica a cielo aperto).
a) Nella citata causa, il CTU, nella sua relazione di perizia, ha così concluso : È legittima l’istanza di contributo, ai sensi della legge 219/81, presentata dal sig. Giambattista Nicola al Comune di Solopaca per la ricostruzione del fabbricato Panza/Giambattista, per cui è causa;
b) I lavori di ricostruzione furono sospesi per causa di forza maggiore;
c) La convenzione tra i proprietari dell’area ed il Comune di Solopaca, non risulta tutt’ora sottoscritta;
d) La sospensione dei lavori ( ordinanza mai revocata) e le successive norme intervenute in materia non prevedono né comportano la decadenza dal buono contributo già concesso;
e) Con la sottoscrizione della convenzione, sussistono i presupposti per il diritto alla concessione del contributo ex Lege 219/81 in favore di parte attrice per la ricostruzione del fabbricato, da realizzarsi sull’area di sedime.
Infine, di fronte al citato riconoscimento della legittimità dell’istanza di ricostruzione post-terremoto, appare rilevante la decisione del Tar Campania che con sentenza nr.820/2008 del 20.12.2007, depositata il 14.02.2008, definitiva tra le parti, decidendo sul ricorso nr.12791/2004 proposto da Giambattista Nicola e Giambattista Antonio contro il Comune di Solopaca ed altri, in riferimento a tutti gli atti amministrativi adottati dal Comune di Solopaca finalizzati alla procedura di esproprio dell’immobile di proprietà Panza/Giambattista, ha accolto il predetto ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti espropriativi con esso impugnati (decreto di esproprio dell’Ufficio Espropriazione del Comune di Solopaca prot. nr.6354 del 3 settembre 2007, comunicazione prot.6355 del 03/09/07 recante avviso preventivo di esecuzione del decreto di esproprio per il giorno 1/10/2007; determina dirigenziale n.129 del 10/04/2007 di determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione;determinazione n.193 del 14 giugno 2007 di deposito dell’indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti; atti approvativi del progetto- tra cui la delibera di giunta del Comune di Solopaca n.106 del 28/09/2005 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza castello-Torre lato sud-ovest- nella parte in cui dichiarano la pubblica utilità dell’espropriazione anche del bene culturale di proprietà dei ricorrenti).
Ora il Comune di Solopaca, non contento di vedersi annullati tutti gli atti amministrativi prodotti in questa pratica dal 2004 al 2007, ha dato avvio ad una nuova procedura di esproprio già impugnata dinanzi al TAR Campania, mentre conserva il possesso e la detenzione dell’area di sedime dal 16/12/ 1996 ( cosiddetta discarica a cielo aperto).
Detto questo, i cittadini di Solopaca potranno meglio orientarsi per capire di chi sono le responsabilità di quanto denunciato dal consigliere Abbamondi e chiedersi del perché un palazzo demolito a seguito del terremoto non debba ricostruirsi dopo quasi vent’anni dal deposito del progetto , e del perché è stata fatta una valutazione, ai fini dell’esproprio, del palazzo Giambattista di soli €.3.376,50 .
Ma soprattutto perché non si è voluto e non si vuole trovare una intesa amichevole con i proprietari per una eventuale cessione volontaria dell’area sulla quale insisteva il fabbricato. Avremo mai delle risposte chiare ?
Mi scuso per la lunghezza del testo, ma essendo la questione annosa e complicata, è necessario essere precisi per evitare errori ed incompletezze.
Mi auguro, infine, che il tempo sia saggio consigliere di quanti hanno la responsabilità di decidere, ma dispero, perché il tempo che trascorre assolve gli amministratori poco consapevoli ma condanna gli amministrati ignari, come già mi è capitato di dover constatare in altre vicende .
Mi riservo di fornire maggiori particolari, se richiesto e se necessario.
Avv.Alessandro Tanzillo

